Lo Statuto
PROEMIO
I Gruppi di Preghiera,
sorti per l'intuizione di Padre Pio da Pietrelcina in vista dei
bisogni spirituali della nostra epoca, intendono cooperare alla
realizzazione del Regno di Dio, secondò l'insegnamento
di Gesù, che ha ripetutamente insistito sulla necessità
della preghiera e ce ne ha indicato il modo.
Essi intendono agire in obbedienza ai ripetuti inviti in tal senso
lanciati dai Sommi Pontefici e dalla Gerarchia, secondo la tradizione
mirabilmente espressa dai Concili Ecumenici, e specialmente dal
Concilio Vaticano II.
I Gruppi si propongono di seguire i principi generali della spiritualità
francescana di Padre Pio:
A - Adesione piena e incondizionata alla dottrina della Chiesa
Cattolica, guidata dal Papa e dai Vescovi.
B - Obbedienza al Papa e ai Vescovi, di cui è portavoce
all'interno del Gruppo il Sacerdote Direttore Spirituale nominato
dal Vescovo.
C - Preghiera con la Chiesa, per la Chiesa e nella Chiesa, con
la partecipazione attiva alla vita liturgica e sacramentale vissuta
come vertice dell'intima comunione con Dio.
D - Riparazione mediante la partecipazione alle sofferenze di
Cristo, secondo l'insegnamento di San Paolo.
E - Carità fattiva ed operosa a sollievo dei sofferenti
e dei bisognosi come attuazione pratica della carità verso
Dio.
SEDE
Art. 1 - È costituita
l'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI GRUPPI DI PREGHIERA, la cui
attività è ordinata con le norme del presente Statuto
e che ha il suo Centro spirituale e la sua. Sede nella Fondazione
"Casa Sollievo della Sofferenza" - Opera di Padre Pio
da Pietrelcina - in San Giovanni Rotondo (Foggia).
L'Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera è
sottoposta alla vigilanza della Santa Sede.
I GRUPPI DI PREGHIERA
Art. 2 - I Gruppi di Preghiera
sono costituiti da fedeli che intendono mettere in pratica l'invito
di Gesù Cristo alla preghiera, riaffermato dai Sommi Pontefici;
vengono eretti in una Chiesa o in un oratorio dall'Ordinario del
luogo o, almeno, da lui approvati, ed ivi si riuniscono periodicamente
sotto la guida del Direttore Spirituale per pregare e per trarre
altri alla preghiera in comunione con la Gerarchia Ecclesiastica
e secondo gli orientamenti spirituali indicati da Padre Pio da
Pietrelcina.
Gli aderenti ai Gruppi cureranno la loro formazione spirituale
partecipando alle riunioni dedicate all'approfondimento della
dottrina cattolica, ed esplicheranno l'apostolato promuovendo
iniziative particolari di evangelizzazione, in piena adesione
ed attuazione dell'azione pastorale della Chiesa particolare e
locale.
Art. 3 - Possono essere
membri dei Gruppi di Preghiera tanto i laici quanto i Sacerdoti
e Religiosi. Il loro nome deve essere iscritto dal Direttore spirituale
del Gruppo in un apposito registro.
DIREZIONE GENERALE.
Art. 4 - L'Associazione
Internazionale dei Gruppi di Preghiera è presieduta dal
Direttore Generale che è il Presidente "pro tempore"
della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza - Opera
di Padre Pio da Pietrelcina", nominato dal Cardinale Segretario
di Stato a norma dello Statuto della Fondazione, e ha i diritti
e i doveri specificati nel presente Statuto.
Qualora il Presidente "pro tempore" della Fondazione
non fosse un Sacerdote, la carica del Direttore Generale dei Gruppi
di Preghiera sarà disgiunta e affidata a un Sacerdote nominato
dal Cardinale Segretario di Stato.
Art. 5 - La Direzione Generale
è formata dal Direttore Generale e da uno o due ViceDirettori
Generali con il Segretario Generale.
Il Direttore Generale nomina liberamente il Segretario Generale
e designa i Vice-Direttori con il parere favorevole della maggioranza
dei membri del Consiglio Generale, tra i quali è compreso
di diritto il Padre Guardiano "pro tempore" del Convento
dei Frati Cappuccini "Santa Maria delle Grazie" di San
Giovanni Rotondo. Gli altri Consiglieri sono designati dalla Direzione
Generale che li sceglie tra i membri dei Gruppi più numerosi
delle varie nazioni e continenti, come i Vice-Direttori, restano
in carica per cinque anni, ma possono essere riconfermati per
il quinquennio successivo Il voto del Consiglio è solamente
consultivo, deve essere però richiesto dal Direttore Generale
riguardo all'attuazione delle iniziative più importanti
da compiersi dai Gruppi di Preghiera. Il Consiglio Generale si
riunisce una volta all'anno e inoltre quando il Direttore Generale
lo ritenga opportuno.
Il Direttore Generale vigilerà sul normale funzionamento
dei Gruppi di Preghiera, curando in particolare l'adesione convinta
di tutti alla dottrina ed alle direttive della Chiesa, richiamando
coloro che manifestanomenti contrari alla comunione ecclesiale
e, nei casi più gravi, proponendo al Vescovo competente
per territorio lo scioglimento del Gruppo che sia venuto meno
agli impegni della comunione ecclesiale. Il Direttore Generale,
secondo la necessità, può conferire incarichi particolari
di carattere regionale o nazionale.
Per il conferimento dei medesimi e per eventuali revoche, egli
procederà d'accordo con le Autorità Ecclesiastiche
competenti.
La durata degli incarichi suddetti è indicata nel biglietto
di nomina. Il Direttore Generale presenterà alla Santa
Sede, ogni fine anno, una relazione delle attività svolte
dalla Associazione con gli opportuni rilievi.
DIPLOMA DI AGGREGAZIONE
DEI GRUPPI
Art. 6 - Ai singoli Gruppi
che hanno i requisiti di un sufficiente numero di membri e di
funzionalità, il Direttore Generale, dopo aver ottenuto
l'approvazione del rispettivo Ordinario Diocesano, rilascia un
diploma di aggregazione all'Associazione Internazionale dei Gruppi
di Preghiera.
Sarà cura dei Gruppi di Preghiera mantenere rapporti con
la Direzione Generale mediante relazioni periodiche e durante
eventuali pellegrinaggi e visite a San Giovanni Rotondo.
RAPPORTI CON IL VESCOVO
DIOCESANO
Art. 7 - I Gruppi di Preghiera
sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano secondo
le norme del Diritto Canonico.
I membri dei Gruppi di Preghi era in piena comunione con il proprio
Vescovo seguiranno le direttive pastorali nazionali e diocesane
e in piena lealtà con la propria organizzazione seguiranno
le istruzioni emanate dalla Direzione Generale nell'intento di
conservare la necessaria coesione comunitaria.
DIRETTIVO DEL GRUPPO
Art. 8 - Il Capo Gruppo,
il Direttore Spirituale, il Vice Capo Gruppo e il Segretario,
costituiscono il Direttivo di ciascun Gruppo.
Il Direttivo dispone ed organizza le iniziative del Gruppo.
Qualora le circostanze lo consiglino, il Gruppo potrà organizzare
iniziative per ragazzi, giovani ecc.
IL CAPO GRUPPO
Art. 9 - Ogni Gruppo di
Preghiera è presieduto da un Capo Gruppo eletto a maggioranza
assoluta dai membri riuniti in assemblea pienana, alla presenza
di un Sacerdote delegato dal Vescovo.
Se nel primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta,
si avrà come eletto legittimamente colui che nel secondo
scrutinio ottiene la maggioranza anche solo relativa.
Egli deve essere confermato dal Vescovo e dal Direttore Generale
e resta in carica per cinque anni, ma può essere rieletto
al massimo per tre quinquenni consecutivi.
VICE CAPO GRUPPO
:Art. 10 - Il Capo Gruppo
sarà coadiuvato da uno o due Vice Capo Gruppo, eletti a
maggioranza assoluta dall'assemblea plenaria dei membri. Se ai
primo scrutinio non si ottiene la maggioranza assoluta dei voti
potrà bastare la maggioranza relativa. Essi resteranno
in carica cinque anni e potranno essere rieletti per il quinquennio
successivo.
Venendo a mancare il Capo Gruppo durante il quinquennio per qualsiasi
motivo, il Vice Capo Gruppo più anziano di età assumerà
la direzione nel Gruppo e provvederà à riunire l'Assemblea
per l'elezione del Capo Gruppo a norma dell'art. 9, entro 30 giorni.
SEGRETARIO
Art. 11 - Il Capo Gruppo
nominerà un Segretario che resterà in carica cinque
anni e potrà essere riconfermato.
E compito del Segretario tenere un registro dei membri del Gruppo,
redigere i verbali delle decisioni adottate dal Direttivo e coadiuvare
il Capo Gruppo in tutti gli atti richiesti per il buon funzionamento
del Gruppo stesso.
IL DIRETTORE SPIRITUALE
Art. 12 - Ogni Gruppo di
Preghiera ha un Direttore Spirituale, che è il Sacerdote
nominato dall'Ordinario Diocesano.
Egli cura la formazione e l'istruzione religiosa degli aderenti,
mediante istruzioni appropriate, ritiri o corsi di esercizi spirituali
e altre iniziative.
Normalmente i riti liturgici e le funzioni sacre promosse dal
Gruppo saranno presiedute dal Direttore Spirituale, d'accordo
con il Parroco o Rettore di Chiesa.
COORDINAMENTO DEI DGRUPPI
DI PREGHIERA
Art. 13 - Quando in Diocesi
sono presenti più Gruppi di Preghiera, il Vescovo può
nominare un Sacerdote per il coordinamento delle attività
dei vari Gruppi, per l'inserimento degli stessi nella pastorale
diocesana e per i fini di apostolato indicati dal Vescovo.
Il Coordinatore diocesano, nominato dal Vescovo, può farsi
coadiuvare da un Consiglio diocesano costituito da cinque o sette
Consiglieri. Questi sono nominati dal Vescovo su designazione
del Coordinatore diocesano e scelti tra i Direttori Spirituali
e Capi dei Gruppi di Preghiera presenti in Diocesi.
Il Sacerdote coordinatore diocesano dei Gruppi di Preghiera terrà
i contatti con il Centro Internazionale e riceverà la stampa
predisposta dal Centro per tutti i Gruppi di Preghiera di Padre
Pio.
Per il coordinamento nazionale e regionale, il Centro Internazionale
potrà designare un Sacerdote coordinatore che sarà
presentato alla Conferenza Episcopale Nazionale o Regionale per
la necessaria approvazione.
ATTIVITÀ DEI GRUPPI
DI PREGHIERA
Art 14 - Ogni Gruppo terrà
normalmente un incontro mensile, nel quale sarà celebrata
la Santa Messa,con opportuna omelia, preceduta o seguita da altre
preghiere, in particolar modo dalla liturgia delle ore e dal S.
Rosario.
Potranno essere promossi anche corsi di esercizi spirituali, ritiri,
giornate di spiritualità e altre opere di pietà
secondo l'opportunità e in conformità alle direttive
déll'Autorità Ecclesiastica competente.
Art 15 - Sono raccomandate
ai Gruppi di Preghiera le seguenti intenzioni generali: la Chiesa,
il Papa, i Vescovi, le Vocazioni Ecclesiastiche e Religiose, la
santificazione del Clero, il fervore della vita cristiana, la
conversione dei peccatori e degli atei, gli ammalati, specialmente
gli incurabili, gli anziani e altre intenzioni per i bisogni contingenti
della Chiesa e della Società.
Art. 16 - Gli aderenti
ai Gruppi si dedicheranno alla preghiera di riparazione, e, seguendo
l'insegnamento dell'apostolo Paolo, offriranno le loro sofferenze
partecipando alla passione di Cristo Redentore del mondo.
Affinché le preghiere siano più accette a Dio, i
membri dei Gruppi di Preghiera compiranno opere di penitenza e
di riparazione e cercheranno di essere di esempio nell'accettazione
della sofferenza e dei sacrifici inerenti al proprio stato e alla
pratica sincera della vita cristiana. Si dedicheranno in particolare
alle opere di carità, specialmente verso gli ammalati,
gli anziani e gli emarginati.
Art. 17 - Non sono previste
quote obbligatoriè di associazione per gli aderenti ai
Gruppi di Preghiera. Qualora i Gruppi desiderino contribuire alle
spese di organizzazione ed aiutare la Fondazione "Casa Sollievo
della Sofferenza", essi potranno inviare alla medesima offerte,
e fare raccolte a tal fine con la licenza dei rispettivi Ordinari
Diocesani e, dove esso è prescritto, anche col permesso
dell'Autorità civile competente.
CONVEGNI
Art. 18 - Saranno tenuti,
senza obbligo di periodicità fissa, convegni locali, regionali,
ed internazionali dei Gruppi di Preghiera, ottenuto il previo
consenso del Generale e preavvisato l'Ordinario nel cui territorio
si terrà il Convegno.
Il Direttore Generale darà le opportune istruzioni se si
tratta di città importanti o di Convegni regionali, nazionali
e internazionali.
ORGANO UFFICIALE
Art. 19 - La Rivista "La
Casa Sollievo della Sofferenza" con l'eventuale supplemento
per i Gruppi di Preghiera, è l'organo ufficiale e unico
dei Gruppi di Preghiera.
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 20 - Ciascun Gruppo
potrà adottare un regolamento interno nel quale saranno
specificate le modalità utili per la vita del Gruppo in
conformità con il presente Statuto.
Tale Regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea
plenaria dei membri del Gruppo e ne sarà inviata una copia
al Direttore Generale. I Regolamenti in uso dovranno essere adattati
al presente Statuto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Con l'entrata
in vigore del presente Statuto cessa di aver valore qualsiasi
Statuto ora esistente, salvo il prescritto dell'art. 14.
Art. 22 - Ogni modifica
al presente Statuto, proposta dal Direttore Generale, sentito
il Consiglio Generale, avrà efficacia soltanto quando sia
approvata dalla Santa Sede.
Città del Vaticano, 3 maggio 1986
Statuto approvato con lettera del Cardinale
Segretario di Stato Agostino Casaro!i del
3 maggio 1986 n. 160.977/A.
Entrato in vigore il 4 maggio 1986.
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